Statuto del C.T.I.M.

CAPO I – FINALITA E DENOMINAZIONE
Art. 1
Il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo (C.T.I.M) ha sede in Roma.
Art. 2
Il C.T.I.M. è una libera associazione di lavoratori italiani residenti in Patria ed emigrati all’estero e di cittadini di origine italiana. Non si prefigge alcun fine di lucro.
Art. 3
Il C.T.I.M. ha come scopo il rafforzamento dei legami fra le varie comunità italiane nel mondo e la Madrepatria, persegue fini patriottici, morali, culturali ed assistenziali rendendosi portavoce delle esigenze dei nostri connazionali, tutelandone gli interessi, prospettando adeguate soluzioni dei loro problemi, promuovendo iniziative parlamentari e di altra natura a tutela dei nostri emigrati e delle loro famiglie in Italia e all’estero. In particolare il Comitato si propone: a) di dare giusta soluzione all’esercizio del diritti di voto all’estero; b) di svolgere attiva opera di difesa degli interessi delle nostre collettività, del loro patrimonio storico, culturale e linguistico;c) di tutelare la dignità del lavoro e il buon nome degli italiani all’estero; d) di battersi per la parità di trattamento, per risolvere il problema degli alloggi, della scuola, della qualificazione professionale, della tutela previdenziale e per l’assistenza malattia dove questi problemi sono ancora insoluti; e) di operare con ogni possibile mezzo per l’unità politica ed economica dell’Europa, nella riscoperta del comune denominatore rappresentato dalla sua civiltà millenaria nel rispetto delle culture nazionali, per la libera circolazione delle persone e delle idee, per l’elezione diretta del Parlamento Europeo. A tal fine viene creato il Centro Studi Europei delC.T.I.M. Inoltre di allestire biblioteche, organizzare manifestazioni culturali e sportive, tenere riunioni, conferenze, dibattiti e allacciare rapporti con altre associazioni di emigrati italiani. ilC.T.I.M. nel quadro di queste finalità promuoverà anche in Patria idonee iniziative per far conoscere e risolvere i gravi problemi degli italiani sparsi per il mondo.
Art. 4
L’attività del C.T.I.M. si ispira a liberi principio, nel rispetto delle leggi del Paese ospite, affermando l’uguaglianza dei diritti per i nostri connazionali, e auspicando l’unità degli italiani.
Art. 5
E’ fatto divieto ai C.T. I. M., in quanto organizzazione, di partecipare alla lotta politica dei Paesi che li ospitano.
Art. 6
Essendo una spontanea iniziativa, il C.T.I.M. non è legato ad alcun raggruppamento politico ma stabilisce utili contatti con i partiti e con i parlamentari che hanno programmi e finalità convergenti con i propri scopi.
Art. 7
Il C.T.I.M. trae i mezzi per il suo finanziamento e per l’assolvimento dei suoi compiti dai contributi dei soci, dalle elargizioni di enti o privati e dai contributi dello Stato.

CAPO II – DEGLI ISCRITTI
Art. 8
Al C.T.I.M. si aderisce individualmente o per gruppi familiari, versando la annuale quota annua di iscrizione. Per gruppi familiari si intendono la moglie e i figli che non abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.
Art. 9
Possono aderire al Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo tutti coloro che hanno affinità con il C.T. I. M. Alla base di questa idealità vi è per tutti gli aderenti il rispetto sancito dall’Art. 52 della Costituzione della Repubblica italiana: “La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino”.
Art. 10
La qualifica di iscritto si acquista riempiendo il modulo di adesione e con il tesseramento che deve essere rinnovato ogni anno. Art.11
Il Consiglio Direttivo della delegazione ha facoltà di prendere provvedimenti di censura nei confronti degli iscritti che fomentino dissidi e discordie all’interno del Comitato, e di radiare coloro che hanno una condotta morale riprovevole, che riportino condanne per motivi infamanti e che non si attengono ai principi del presente Statuto. Il Consiglio Direttivo Centrale ha funzioni di organo disciplinare di secondo grado.

CAPO III – STRUTTURA ORGANIZZATIVA ALL’ESTERO
Art. 12
La struttura organizzativa del C.T. I. M. all’estero comprende: a) i Corrispondenti; b) i Circoli;e) le Federazioni; d) le Delegazioni nazionali.
Art. 13
La Delegazione rappresenta e organizza tutti i Comitati di una Nazione. La Federazione viene istituita nelle Circoscrizioni consolare e può avere giurisdizione anche in più di una Circoscrizione. Il Circolo in ogni altro caso, tenuto conto che per costituirlo è necessario un atto sottoscritto da almeno 7 soci. I Corrispondenti nelle località dove non è possibile costituire un Circolo.

CAPO IV – STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN ITALIA
Art. 14
La struttura organizzativa del C.T.I.M. in Italia comprende a) i Corrispondenti; b) i Circoli; e) i Comitati Provinciali dell’emigrazione d) le Delegazioni regionali.
Art. 15
Il Comitato Provinciale dell’emigrazione coordina i Circoli e i corrispondenti di una provincia. La Delegazione regionale organizza e dirige tutti i Comitati di una Regione.

CAPO V – DIRGENTI E ORGANI DEL C.T.I.M. ALL’ESTERO
Art. 16
I dirigenti e gli organi del C.T.I.M. all’estero sono: a) i Corrispondenti; b) l’Assemblea dei soci del Circolo; e) il Consiglio Direttivo del Circolo; d) il Segretario del Circolo; e) il Congresso della Federazione; f) il Consiglio Direttivo della Federazione; g) il Segretario della Federazione;h) il Congresso della Delegazione; i) il Consiglio Direttivo della Delegazione; 1) il Delegato Nazionale; m) il Presidente; n) il Coordinatore.
Art. 17
L’Assemblea dei soci del Circolo è composta dagli iscritti. Viene convocata dal Segretario o Commissario ogni due anni.
Art. 18
L’Assemblea dei soci si pronuncia sull’attività del Segretario o Commissario e del Consiglio Direttivo. Approva il bilancio ed elegge il Segretario.
Art. 19
Il Segretario entro dieci giorni dalla sua elezione nomina il Consiglio Direttivo, composto da almeno tre membri fra cui il Tesoriere o Segretario Amministrativo. li Consiglio Direttivo compila i bilanci preventivo e consuntivo della gestione amministrativa e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea, coadiuva il Segretario nell’esercizio delle sue funzioni, promuove e coordina l’attività del Circolo.
Art. 20
Il Congresso della Federazione è composto da tutti i Segretari dei Circoli del C.T.I.M. e dai Corrispondenti della giurisdizione federale. Viene convocato dal Segretario della Federazione o Commissario ogni due anni.
Art. 21
Il Congresso della Federazione si pronuncia sull’attività del Segretario Federale e del Consiglio Direttivo approva i bilanci ed elegge il Segretario della Federazione.
Art. 22
Il Segretario della Federazione entro dieci giorni dalla sua elezione nomina il Consiglio Direttivo Federale composto da almeno cinque membri fra cui il Tesoriere o Segretario Amministrativo. Il Consiglio Direttivo Federale compila i bilanci preventivo e consuntivo della gestione amministrativa e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea. Coadiuva il Segretario nell’esercizio del- le sue funzioni, promuove e coordina l’attività della Federazione.
Art. 23
Le nomine e le eventuali revoche dei componenti i Consigli Direttivi dei Circoli e delle Federazioni debbono essere ratificate dal Delegato, il quale può altresì nominare i Corrispondenti, e i Com- missari o Segretari dei Circoli e delle Federazioni.
Art. 24
Il Congresso della Delegazione è composto da tutti i Segretari e i Presidenti delle Federazioni del C.T.I.M. e dai Segretari dei Circoli. Viene convocato dal Delegato ogni due anni.
Art. 25
Il Congresso della Delegazione si pronuncia sull’attività del Delegato e del Consiglio Direttivo approva i bilanci ed elegge il Delegato (o Segretario della Delegazione) e tre Revisori dei Conti.Art. 26
Il Delegato dirige e indirizza le attività della Delegazione secondo le disposizioni della Segreteria Generale, è responsabile della impostazione, organizzazione e amministrazione della Delegazione e ne risponde agli organi centrali. Entro dieci giorni dalla sua elezione nomina il Consiglio Direttivo della Delegazione essere composto a meno sette membri fra cui il Tesoriere o Segretario Amministrativo. Il Consiglio Direttivo della Delegazione compila i bilanci preventivo e consuntivo e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea, coadiuva il Delegato nell’esercizio delle sue funzioni, promuove e coordina l’attività della Delegazione.
Art. 27
Il Presidente della Delegazione è nominato dal Segretario Generale su proposta del Delegato; ha compiti di rappresentanza e mantiene i rapporti con le Autorità diplomatiche italiane e con le Autorità straniere. Partecipa a pieno titolo a tutte le Assemblee e alle riunioni dei Consigli Direttivi.
Art. 28
Il Coordinatore di uno o più Paesi è nominato dal Segretario Generale al quale risponde direttamente. Ha l’incarico di sovrintendere l’armonico svolgimento organizzativo di una o più Delegazioni e ha compiti ispettivi, partecipa a pieno titolo a tutte le Assemblee e alle riunioni dei Consigli Direttivi.

CAPO VI – DIGENTI E ORGANI DEL C.T.I.M. IN ITALIA
Art. 29
I dirigenti e gli organi del C.T.I.M. in Italia sono: a) i Corrispondenti; b) il Segretario dei Circolo; e) il Segretario del Comitato Provinciale dell’emigrazione; d) il Delegato regionale.
Art. 30
I Corrispondenti, i Segretari dei Circoli, il Segretario del Comitato Provinciale dell’emigrazione, così come la struttura organizzativa di una Regione, sono regolamentati in analogia ai dirigenti e organi del C.T.I.M. all’estero.
Art. 31
Il Delegato regionale è nominato dal Segretario Generale. Ha il compito di coordinare le attività dei Comitati discendenti secondo le direttive della Segreteria Generale, di mantenere i contatti con il Consiglio Regionale e di promuovere ogni utile iniziativa per l’inserimento del C.T.I.M.nella Consulta Regionale e per il raggiungimento delle sue finalità statutarie.

CAPO VII – DIRIGENTI E ORGANI CENTRALI DEL C.T.I.M
Art. 32
I Dirigenti e gli organi centrali del C.T.I.M. sono: a) l’Assemblea Generale; . b) il Consiglio Direttivo e i Revisori dei conti; e) la Consulta degli italiani all’estero; d) il Segretario Generale;e) il Presidente.
Art. 33
L’Assemblea Scomposta dal Presidente, dal Segretario Generale, dai componenti del C.D.C., dai Delegati all’estero, dai Coordinatori, dai Revisori dei conti e dai Delegati regionali in Italia; vi partecipano di diritto i componenti della Consulta degli italiani all’estero; inoltre può parteciparvi una rappresentanza per ogni singola Nazione in via percentuale al numero degli iscritti e delle Federazione esistenti. L’Assemblea Generale è convocata dal Segretario Generale ogni due anni. Ai fini delle elezioni delle cariche sociali è previsto il voto per corrispondenza con le garanzie che la Costituzione italiana prescrive.
Art. 34
L’Assemblea Generale elegge il Presidente del C.T.I.M., il Segretario Generale, il Consiglio Direttivo Centrale e i Revisori dei conti. L’Assemblea Generale ha poteri deliberanti sia per eventuali mo- difiche statutarie, sia per fissare gli orientamenti e le linee di azione dei C.T.I.M. in Italia e nel mondo.
Art. 35
Il Consiglio Direttivo Centrale è composto da dodici membri eletti dall’Assemblea Generale delC.T.I.M., coadiuva il Segretario Generale nelle sue attività, elegge fra i suoi membri il Tesoriere o segretario Amministrativo. Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Segretario Generale e in caso di dimissioni o impedimento di un suo componente ne elegge il sostituto.
Art. 36
I Revisori dei conti sono tre effettivi di cui uno con funzioni di Presidente e due supplenti, eletti dall’Assemblea Generale. 1 Le vacanze che si verificano fra i Revisori per dimissioni, decadenza o altra causa, sono coperte per cooptazione dei membri supplenti.
Art. 37
La Consulta degli italiani è organo fiduciario e di collaborazione del Segretario Generale delC.T.I.M. Ha per scopo la preparazione e l’esame di proposte di legge a favore degli emigrati e lo studio di iniziative su problemi settoriali e tecnici dell’emigrazione. La Consulta degli italiani all’estero è composta da personalità residenti in Patria o all’estero esperte in materia di emigrazione no- minate dal Segretario Generale fino ad un massimo di venti persone. La Consulta viene convocata dal Segretario Generale e i suoi componenti partecipano di diritto all’Assemblea Generale del C.T.I.M.
Art. 38
Il Presidente del C.T.I.M. è eletto dalla Assemblea Generale per acclamazione, su proposta del Segretario Generale. E’ scelto fra personalità di chiara fama che abbiano acquisito particolari benemerenze nazionali. Presiede l’Assemblea e le riunioni del Consiglio Direttivo Centrale.
Art. 39
Il Segretario Generale viene eletto dall’Assemblea Generale. Egli rappresenta il C.T. I. M. a tutti gli effetti, dirige e coordina unitamente al Consiglio Direttivo Centrale tutte le attività dei Comitati, ratifica la elezione dei Segretari o Delegati scelti dalle Assemblee, nomina i Delegati e i Commissari dei Circoli e delle Federazioni. Nomina il Coordinatore che sovrintende ai C.T.I.M. di uno o più Paesi e i componenti della Consulta degli italiani all’estero, ha la rappresentanza legale del Comitato Tricolore.

CAPO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 40
Hanno diritto al voto in tutte le Assemblee e Congressi dei C.T.I.M., gli iscritti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e che sono in regola con il tesseramento per l’anno in cui si celebrano.
Art. 41
Gli inviti di convocazione con l’ordine del giorno debbono per- venire a tutti gli iscritti almeno dieci giorni prima della data di convocazione. Tutte le Assemblee vengono convocate di norma, ogni due anni; sono inoltre convocate dai Segretari o Commissari ogni volta se ne ravvisi la necessità o ne sia fatta richiesta motivata dai Consigli Direttivi. Possono essere eccezionalmente convocate dal Segretario Generale.
Art. 42
Le Assemblee hanno potere deliberante e le decisioni debbono essere stese per iscritto e convalidate dal Presidenti delle stesse.
Art. 43
I Consigli Direttivi dei Circoli e delle Federazioni debbono riunirsi almeno una volta al mese. Vengono convocati dai Segretari o Commissari. In caso di impedimento o di dimissioni di uno dei loro componenti eleggono il sostituto. La nomina a membro del Consiglio Direttivo può essere per gravi ragioni revocata dal Consiglio stesso a maggioranza o dall’Assemblea.
Art. 44
Nei Paesi a struttura confederale possono essere costituite più delegazioni. Il Comitato Tricolore per gli Italiani nel Mondo rivendica l’onore della tradizione italiana e assume il compito di difendere gli interessi morali e materiali dei nostri emigrati.

CAPO IX – MODIFICHE E SCIOGLIMENTO
Art. 45
Eventuali adeguamenti del presente Statuto alle leggi dei vari Paesi debbono essere preventivamente sottoposti alla Segreteria Generale e il Consiglio Direttivo Centrale può approvare eventuali regolarnenti di attuazione.
Art. 46
Lo scioglimento di una Delegazione del C.T.I.M. può essere deciso con l’approvazione di almeno due terzi dei soci in accordo con il Consiglio Direttivo della Delegazione e sentita la Segreteria Generale. Il Segretario Generale per gravi motivi può decidere, sentito il Consiglio Direttivo Centrale, lo scioglimento di una Delegazione. In caso di scioglimento di una Delegazione la destinazione del suo patrimonio è decisa dal Segretario Generale.

Registrato a Roma atti pubblici il 18 novembre 1971,
e con le modifiche apportate dalla terza, quarta, sesta e nona Assemblea Generale.

 

Lascia un commento